STATUTO
ART. 1 l’Associazione ha sede in Viagrande, in via  Sottotenente Scuderi n 69. L’eventuale variazione della sede sociale non costituisce variazioni dello Statuto. E’ un’associazione senza scopo di lucro, e si dichiara indipendente da qualsiasi partito politico, credo religioso o qualsiasi forma di discriminazione. Essa  può istituire ulteriori nuclei territoriali, rappresentanze in Italia ed all’estero.  La durata dell’associazione è illimitata.
ART. 2- L’Associazione ha per scopo esclusivo la promozione ed attuazione di iniziative culturali, scientifiche, musicali e artistiche atte a favorire l’estensione di attività ed iniziative a carattere culturale, artistico, musicale, teatrale, sociale scientifico, tecnologico, sportivo, turistico, educativo, ricreativo e di formazione. Inoltre l’associazione potrà informare creare terreni di dibattito, promuovere la partecipazione popolare, la difesa del patrimonio artistico e culturale e delle tradizioni più vere, la promozione di progetti di integrazione sociale e culturale , la difesa della cultura democratica e delle libertà individuali. Si prefigge di organizzare eventi, realizzare e promuovere manifestazioni culturali, artistiche, scientifiche e ludico – sportive in svariate forme : rappresentazioni teatrali , mostre, sagre e concerti , meeting sportivi, dibattiti, conferenze, corsi di formazione e informazione , convegni culturali e seminari, realizzazione di riviste, viaggi culturali, premi letterari  artistici, conferimento di borse di studio, progettazione di percorsi che mirano a valorizzare le  potenzialità espressive dei giovani attraverso iniziative, concorsi creativi e manifestazioni carattere socio- educativo presso le scuole di ogni ordine e grado, attività di proposta di progetti e iniziative in campo sociale, ambientale e culturale ad Enti pubblici e privati, operanti a livello territoriale e nazionale . L’associazione potrà gestire impianti sportivi, luoghi ricreativi e parchi giardini, locali per intrattenimento.  Potrà  organizzare corsi musicale con l’ausilio di professori, corsi di canto, corsi in lingua straniera, corsi di pittura e manipolazione;  collaborare con i servizi sociali, la scuola, le famiglie ed altri eventuali soggetti che si occupino di arte e cultura  nel rispetto delle competenze reciproche; collaborare  attivamente con enti e istituzioni pubbliche e private, associazioni, cooperative, cooperative sociali, gruppi informali e quanti altri si interessano e si impegnano nelle aree di intervento socio-culturale. Per lo svolgimento delle suddette attività l’associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite.
ART. 3-  Per il raggiungimento degli scopi e dei compiti di cui al presente articolo, l’ Associazione può costituire le strutture organizzative idonee, compiere le relative operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assumere la partecipazione e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni, od enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il concorso di propri mezzi finanziari e patrimoniali. Inoltre tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altre agenzie e associazioni, fondazioni, Enti pubblici, Nazioni Unite e loro agenzie, aziende e studi professionali.
ART. 4-  Sono soci dell’associazione coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo nonché coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci dovranno versare una quota associativa che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e sarà valida per l’anno successivo, inoltre dovranno osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali e favorire in ogni modo gli interessi dell’associazione. Le iscrizioni decorrono dal giorno in cui la domanda è accolta. Le quote sociali sono dovute per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dell’associato. L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Il rapporto associativo può cessare: per dimissioni , per cessazione dell’attività ,  per espulsione o per inadempienza relativa al versamento della quota associativa.

ART. 5- L’associazione è amministrativamente, finanziariamente e contabilmente autonoma. Il patrimonio dell’associazione è costituito: a) quote e contributi degli associati; b) da beni mobili, immobili, eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività  artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g)erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale; l) dal fondo di riserva; m) da redditi patrimoniali.Le somme versate  per le quote associative non sono rimborsabili in nessun caso, non sono trasmissibili a terzi, non sono rivalutabili. E’ vietata qualsiasi forma diretta ed indiretta di distribuzione di eventuali utili e avanzi di gestione. L’eventuale avanzo di gestione è reinvestito obbligatoriamente a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
ART. 6- L’esercizio decorre dal primo di gennaio al trentuno di dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo entro il 30 novembre e  consuntivo entro il mese di aprile. I bilanci vanno approvati dall’assemblea dei soci.
ART.  7-  Sono organi dell’associazione: a) l’Assemblea dei soci b) il Consiglio Direttivo c)il Presidente d) il Collegio dei Probi Viri  e)eventuale Collegio dei Revisori dei Conti. Tutte le cariche elettive sono ricoperte a titolo gratuito, ai soci spetta solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

ART.  8 L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione: Essa può essere ordinaria o straordinaria. E’ di competenza dell’assemblea ordinaria: a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo; b) stabilire su proposta del Consiglio Direttivo l’importo della quota associativa; c) deliberare su ogni altro punto all’ordine del giorno; d) modificare il presente statuto. L’assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno otto giorni, tramite e-mail o altro mezzo ritenuto idoneo, l’avviso di convocazione deve indicare l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima e eventualmente seconda convocazione. L’assemblea è presieduta dal Presidente, e in mancanza dal vicepresidente, che nomina il segretario fra i soci presenti; hanno diritto al voto tutti gli associati in regola col versamento della quota associativa ed iscritti al Libro dei soci  da almeno due mesi. Ogni socio può detenere al massimo una delega che va consegnata al Presidente prima dell’inizio dell’assemblea. Le votazioni si effettuano a voto palese o scrutinio segreto. L’assemblea è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto in prima convocazione; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati. L’assemblea può essere convocata in seduta straordinaria con le stesse modalità dell’assemblea ordinaria tutte le volte che ne faccia  richiesta almeno un quinto degli associati, tutte le volte che il consiglio direttivo le reputi necessario, tutte le volte che il Collegio dei Probi Viri ne faccia richiesta. Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono valide se prese con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione è necessario il voto favorevole dei due terzi degli associati  aventi diritti al voto.
ART.  9 Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente. I membri del Consiglio Direttivo sono i soci fondatori e, laddove dovesse crearsi l’esigenza, dai soci ordinari. E’ di competenza del Consiglio Direttivo stabilire le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo dell’Associazione,  deliberare in merito all’organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari anche mediante la costituzione di appositi enti e società su proposta del presidente e in attuazione delle decisioni dell’assemblea. Il Consiglio è validamente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Al suo interno il Consiglio Direttivo elegge il Presidente. I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
ART.  10  Il Presidente è il legale  rappresentante dell’associazione,  membro del Consiglio Direttivo che convoca e presiede e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dell’associazione.
ART.  11. Il Collegio dei Probi Viri è composto da  tre soci eletti in assemblea e dura in carica due anni.  I componenti del Collegio hanno il compito di esaminare tutti i casi disciplinari e di decidere su istanza di ogni interessato in ordine al rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
ART. 13. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberata dall’assemblea straordinaria; il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

ART. 14. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e alle altre leggi vigenti in materia.